Determinate tipologie di lavoro, come ad esempio i lavori in quota, prevedono l’uso di specifici dispositivi di protezione a tutela della sicurezza del lavoratore in vari ambiti: si tratta di dispositivi che possono essere di protezione individuale e collettiva che, pur avendo lo stesso scopo finale, sono tuttavia diversi. Oggi scopriamo insieme le principali differenze tra queste tipologie di dispositivi.
La prima cosa da dire è che una tipologia di dispositivo non è equivalente all’altra: è il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile della Sicurezza (e il medico competente, se pertinente) a dover determinare la scelta dei dispositivi necessari, dopo una corretta valutazione dei rischi a cui può essere soggetto il lavoratore.
Come già intuibile, un dispositivo di protezione individuale (DPI) tutela la sicurezza del singolo lavoratore e in base all’art. 74 del D.Lgs 81/08 è definito come un dispositivo che deve essere indossato dal lavoratore per difenderlo da uno o più rischi.
In particolare, i DPI:
- seguono una precisa direttiva di prodotto,
- devono essere certificati con la marcatura CE,
- richiedono una specifica formazione da parte del lavoratore per essere utilizzati.
I Dispositivi di protezione collettiva (DPC) tutelano la sicurezza di più lavoratori che, ad esempio, operano su una stessa area. Alcuni esempi di DPC possono essere le reti anticaduta, i parapetti, le cappe di aspirazione, le passerelle di camminamento.
A differenza dei DPI, per i DPC è sufficiente che siano idonei in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo/superficie su cui verranno usati. Per questo motivo non è prevista la presenza di una marcature CE e non è necessaria una formazione apposita per il loro utilizzo.
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