Quando si devono eseguire lavori in quota, la normativa del D. Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo dei cosiddetti dispositivi di protezione collettiva, vale a dire dei sistemi anticaduta che hanno lo scopo di proteggere più lavoratori che operano in contemporanea. I principali dispositivi di protezione collettiva sono: i parapetti, le passerelle di camminamento, gli scavalchi e le reti anticaduta.
I parapetti possono essere a fissaggio o autoportanti: si tratta di strutture poste a protezione dei bordi e possono essere classificati in tre classi, a seconda del livello di protezione offerto, in base a quanto stabilito dalla norma UNI EN 13374:2013.
I parapetti di Classe A devono resistere all’appoggio o alla caduta di una persona; i parapetti di classe B devono in più essere in grado di fermare una persona che sta scivolando lungo una superficie inclinata; i parapetti di classe C devono fermare la caduta o la scivolata di una persona da una superficie molto inclinata.
Le passerelle servono per creare passaggi su superfici non altrimenti calpestabili in sicurezza, o comunque fragili o scivolose. Possono anche essere integrate a dei parapetti, in questo caso possono fungere da scavalchi per superare degli ostacoli.
Le reti anticaduta di sicurezza possono essere posizionate sia in orizzontale che in verticale e necessitano di un’intelaiatura metallica di sostegno.
Sempre in base alle norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad applicare primariamente un DPC, dando priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale e scegliendo sempre quei dispositivi più idonei alla sicurezza in base alla tipologia di lavori da eseguire e ai conseguenti rischi prevedibili.
A differenza dei DPI, per l’uso dei DPC non è previsto che il lavoratore debba svolgere un corso di formazione specifica.
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